La Procura generale di Cassazione ''ammonisce'' il procuratore nisseno De Luca

di Giorgio Bongiovanni
“Inammissibile” il suo ricorso contro l’ordinanza della Gip Luparello sui mandanti esterni
La Procura Generale della Cassazione ha chiesto di dichiarare “inammissibile” il ricorso del Procuratore della Repubblica di Caltanissetta Salvatore De Luca contro l’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari Graziella Luparello che aveva rigettato per la seconda volta la richiesta di archiviazione e disposto nuove indagini sui mandanti esterni della strage di via d’Amelio.
La Procura generale, rappresentata dalla sostituto procuratore generale Mariella De Masellis, nella requisitoria bacchetta con forza la Procura nissena, evidenziando come l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 19 dicembre 2025 “non può essere qualificata quale atto abnorme, estraneo al sistema processuale, ovvero espressione dell'esercizio, da parte del giudice, di un potere non riconosciutogli dall'ordinamento, trattandosi, viceversa, di intervento di impulso previsto dall'art. 409 co. 4 cod. proc. Pen.”.
La Procura generale, diritto alla mano, certifica come il provvedimento della Luparello “non appare estraneo al sistema ordinamentale, nè soprattutto idoneo a determinare la stasi del procedimento e l’impossibilità di proseguirlo, dato che l'effetto immediato, ossia lo svolgimento di indagini, comunque, è previsto dall'ordinamento in esito alla deliberazione positiva sull'opposizione, su cui il Pubblico Ministero non ha formulato rilievi”.
Non solo. “L’ordinanza impugnata – insiste la Pg - non appare connotata da profili di patologica anomalia, nè avulsa dai paradigmi normativi del sistema processuale, avendo fornito, nel rispetto dei legittimi poteri conferiti al Giudice per le indagini preliminari dalla legge, indicazioni di impulso (e non di delega) al Pm, che rimane comunque libero di scegliere lo strumento più idoneo per approfondire i temi indicati dal giudice.
Nè può ritenersi che gli atti in questione abbiano provocato stasi di nessun genere, giacché il PM è rimasto 'dominus' del procedimento e non ha certamente visto preclusi i poteri d'iniziativa investigativa e processuale che la legge gli attribuisce”.
La decisione finale verrà presa dalla Cassazione il prossimo 21 aprile.
Quel che è certo è che siamo di fronte ad un caso senza precedenti con una Procura che nei fatti rifiuta di portare avanti gli accertamenti, tra cui attività investigative definite “a sorpresa”, indicati dal Gip.
Il fascicolo era stato aperto il 3 maggio 2017 dal Procuratore di Caltanissetta sulla base di elementi emersi nel processo Borsellino-quater, concluso con sentenza della Corte d’Assise di Caltanissetta il 20 aprile 2017. Quegli atti delineavano “l’ipotesi di un possibile concorso di soggetti estranei all’organizzazione criminale Cosa Nostra nell’ideazione e nell’organizzazione della strage” consumata a Palermo il 19 luglio 1992. Si faceva riferimento anche ai “contatti accertati tra vari uomini di vertice dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra, persone appartenenti a logge massoniche e soggetti inseriti a vario titolo in contesti istituzionali”, nonché alla “strategia stragista” finalizzata a “porre le basi per una complessiva rinegoziazione – da una posizione di forza – dei rapporti con nuovi canali istituzionali”.
Dopo una prima richiesta di archiviazione nel 2021 (rigettata con ordine di indagini), la Procura aveva presentato una seconda istanza il 28 novembre 2024. La GIP, all’esito delle udienze del 19 maggio e del 22 settembre 2025, ha ritenuto la richiesta “non suscettibile di accoglimento” e ha indicato nuovi temi di indagine. Tra questi, la necessità di approfondire “l’esistenza di quel comune fil rouge che avvince le stragi del 92 e quelle del Continente degli anni '93-'94”, senza limitarsi al movente degli appalti pubblici.
Il giudice aveva richiamato in motivazione elementi quali “l’allarme lanciato da Giovanni Falcone sulla necessità di una rivisitazione della storia criminale d’Italia con possibili imputazioni di responsabilità in capo alla destra eversiva e a Gladio”, “l’indagine svolta dal predetto magistrato sul delitto Mattarella”, “lo spionaggio condotto sull’attività investigativa di Borsellino e in particolare sugli interrogatori del neo collaboratore Gaspare Mutolo” o ancora la necessità di “approfondimento della presenza di Paolo Bellini in Sicilia tra il 21 ed il 25 maggio 1992, l’appartenenza di Paolo Bellini a Gladio e la presenza di un velivolo a noleggio in data 23 maggio 1992 sull’area di Capaci fino al momento dell’esplosione”. 
Salvatore De Luca © Imagoeconomica
La Procura generale non è entrata nel merito delle indagini suppletive richieste ma in un passaggio della requisitoria, colloca “le indagini indicate nell’ordinanza impugnata in linea di continuità con gli approfondimenti disposti con la prima ordinanza di rigetto sia in relazione alla Pista nera che al Bellini”. Un “provvedimento”, quest'ultimo, che non fu oggetto di alcun rilievo da parte dell’ufficio di Procura”.
Di fatto viene sconfessata la presa di posizione della Procura di Caltanissetta per cui l’ordinanza sarebbe abnorme in quanto “priva il pubblico ministero del potere-dovere di direzione e di coordinamento delle indagini, trasformando il GIP da organo di verifica e controllo dell’attività requirente in un vero e proprio giudice istruttore con una torsione ed una elusione dei principi generali che governano l’attuale rito penale”.
Prima di chiedere la dichiarazione di inammissibilità, infine, la Procura generale ha anche ricordato come “l’ordinanza del Gip si limita infatti a indicare al PM la necessità di svolgere accertamenti tecnici ed attività di monitoraggio della persona da escutere onde lumeggiare specifici profili di indagine puntualmente indicati”. Spetta poi al Pm “sviluppare nel modo ritenuto più adeguato l’approfondimento indicato”.
Quindi non vi è alcuna attività di controllo del Gip nell'attività requirente.
A questo punto ci sorge spontanea una domanda.
Se il prossimo 21 aprile venisse accolta la richiesta della Procura generale, con che autorità il Procuratore capo De Luca potrebbe continuare a dirigere un ufficio così delicato come quello che si dedica alla ricerca della verità sulle stragi degli anni Novanta?
Il Consiglio superiore della magistratura, di fronte ad una palese dimostrazione di incompetenza sul piano tecnico giurisprudenziale e disconoscenza dei meccanismi che regolano il ruolo del Giudice delle indagini preliminari potrebbe (o forse sarebbe meglio dire dovrebbe) anche intervenire sul piano disciplinare.
Altrettanto discutibile, poi, è la presa di posizione che il Procuratore capo di Caltanissetta ha preso rispetto alle indagini sui mandanti esterni e che ha espresso a più riprese in Commissione parlamentare antimafia, con particolare riferimento alla vicenda “mafia-appalti” come concausa della strage di via d'Amelio, definendo “zero assoluto” quella che porta alla partecipazione dell'estremismo di destra nelle stragi.
Ma questo è un altro aspetto inquietante di una Procura che appare allineata ai desiderata della politica di governo.
La speranza è che la Quinta Sezione Penale di Cassazione tenga conto delle richieste della Procura generale, ed ascolti anche la posizione dell'avvocato Fabio Repici, difensore di Salvatore Borsellino, sulla richiesta di inammissibilità del ricorso contro l'ordinanza del Gip.
Proprio grazie alla difesa di Salvatore Borsellino erano emersi elementi nuovi investigativi. Come ricostruito nella memoria depositata lo scorso 4 aprile “l’avvocato Repici era venuto in possesso di documenti di “formidabile rilievo”, tra cui “l’unico atto procedimentale sulla strage di Capaci che abbia mai presentato la sottoscrizione del dr. Paolo Borsellino”, relativi a un incontro del magistrato con il confidente Alberto Lo Cicero. Documenti che, secondo la difesa, la Procura aveva nella propria disponibilità ma non aveva depositato nel fascicolo sulla strage di via d’Amelio, avendoli invece prodotti in un procedimento parallelo per depistaggio.
Ed alla luce di quelle prove sopraggiunte il difensore aveva chiesto ed ottenuto l’interruzione della camera di consiglio.
Leggendo la memoria del legale di Borsellino emergono altre considerazioni sull'operato della Procura nissena.
In particolare si denuncia che dopo l’udienza del 22 settembre 2025 il PM avrebbe trasmesso al Gip, “in forma privatistica ed extraprocedimentale”, la richiesta di archiviazione del procedimento parallelo a carico di Paolo Bellini, insieme ad altri atti. Un invio avvenuto – secondo Repici – “dopo che quel Giudice aveva assunto la riserva della decisione” e “nel timore che l’ordinanza rigettasse la richiesta di archiviazione”.
La memoria sostiene inoltre che l’iscrizione di Paolo Bellini in procedimenti separati per le stragi di Capaci (giugno 2022) e via d’Amelio (giugno 2024) sia stata “abusiva” e una “forzatura”, avvenuta proprio mentre nel fascicolo contro ignoti si stavano svolgendo indagini sulle sue presenze in Sicilia nel 1991-'92.
Un vero e proprio atto d'accusa rispetto ad omissioni e mancate discovery su documenti rilevanti.
E' questa la Procura nissena che ricerca la verità sulle stragi e sui mandanti esterni?
Elaborazione grafica di copertina by Paolo Bassani
ARTICOLI CORRELATI
Il Pd batta un colpo sulla lotta alla mafia
di Saverio Lodato
Caltanissetta: gip Luparello rigetta l'archiviazione su 'pista nera' e mandanti esterni
Mandanti esterni stragi '92, Repici: ricorso della Procura non risulta in Cassazione













