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Cassazione: contro la Gip Luparello il ricorso di De Luca inammissibile perché ''fuori legge''

Depositate le motivazioni della sentenza dei Supremi giudici. Le indagini sui mandanti esterni devono proseguire

Giorgio Bongiovanni e Aaron Pettinari

"Il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dalla legge". E' la conclusione dei giudici della Quinta sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione (Presidente Rosa Pezzullo, Alessandrina Tudino consigliere estensore) che lo scorso 21 aprile hanno di fatto bocciato il procuratore capo della Repubblica di Caltanissetta Salvatore De Luca che si era opposto all’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari Graziella Luparello, colpevole, dal suo punto di vista, di aver rigettato per la seconda volta la richiesta di archiviazione disponendo nuove indagini sui mandanti esterni della strage di via d’Amelio.
Se la Procura generale nella requisitoria della sostituta pg Mariella De Masellis aveva "bacchettato" con forza la Procura nissena, affermando il principio per cui “ordinare nuove indagini sui mandanti esterni delle stragi non è un atto abnorme”, la sentenza degli ermellini suona come una vera e propria bocciatura senza appello. 
Bocciatura spiegata in sei punti. 
Scrivono i giudici che "il ricorso all'odierno vaglio risulta proposto fuori dei casi previsti dalla legge, non ravvisandosi profili di abnormità con riferimento al provvedimento impugnato nel suo complesso, né in relazione alle specifiche indagini indicate dal Giudice per le indagini preliminari, come condivisibilmente prospettato nella requisitoria del Procuratore generale".
In uno dei punti di censura si contestava che l'ordinanza della Gip, nel sui insieme, avrebbe sostituito la valutazione del Pm ed avrebbe inciso sull'autonomia dell'Ufficio. 
Ma i giudici evidenziano come "alcun profilo di abnormità s'appalesa sussistente anche in riferimento alla supposta ingerenza del Giudice per le indagini preliminari nella scelta stessa del frazionamento investigativo, che l'ordinanza impugnata avrebbe violato, disponendo investigazioni anche sui fatti oggetto dei diversi procedimenti iscritti in riferimento all'individuazione dei mandanti esterni delle stragi e, in particolare, dei fatti di Via D'Amelio".


Il controllo della legalità del giudice

La Corte di Cassazione bacchetta De Luca anche su un altro punto. "Pur dando atto di come la scelta della compartimentazione investigativa - rimessa alle determinazioni del Pubblico Ministero - costituisca inevitabile conseguenza dell'impegno investigativo ad amplissimo spettro dell'Ufficio di Procura, l'ordinanza impugnata ne ha evidenziato le ripercussioni sull'esplicazione non solo del contraddittorio delle persone offese, ma anche sull'effettivo esercizio del controllo giurisdizionale sulle indagini preliminari, ostacolando l'elaborazione di una visione unitaria e completa dei fatti, pregiudicata da una discovery solo parziale degli atti". Nel rigettare la richiesta di archiviazione, ad esempio, la Gip Luparello aveva evidenziato la non disponibilità degli atti dei procedimenti separati che la Procura aveva aperto, come ad esempio quello su Paolo Bellini
"Non può non evidenziarsi come la moltiplicazione di plurime iscrizioni e le correlate, diversificate, iniziative assunte dal Pubblico Ministero, secondo una strategia prescelta in luogo dell'aggiornamento - soggettivo ed oggettivo - dell'iscrizione, a carico di ignoti, relativa al presente procedimento, risalente al 2017, non possa costituire opzione tale da limitare il controllo del giudice. 


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Salvatore De Luca © Imagoeconomica 

Per gli ermellini l'ordinanza della Luparello si pone "in linea con la richiamata giurisprudenza costituzionale, secondo la quale il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale esige che nulla sia sottratto al controllo di legalità del giudice (Corte cost., n. 88 del 1991, cit.), che deve necessariamente riguardare l'integralità dell'indagine, non potendo rimanere circoscritto all'interno dei confini tracciati dalla notitia criminis delibata dal Pubblico Ministero (Corte cost., n. 478 del 1993, cit.)". 

Non solo. Viene chiarito come "la mera pendenza di una richiesta di archiviazione, relativa ad altro procedimento iscritto per il medesimo fatto, non pregiudichi né limiti in alcun modo il controllo del giudice sull'esercizio dell'azione penale nel diverso procedimento già precedentemente iscritto”. 

Inoltre i giudici sottolineano che “il Pubblico Ministero avrebbe potuto - a fronte di sopravvenuti atti di impulso relativi alla stessa notitia criminis che ha dato luogo all'iscrizione del presente procedimento - revocare la richiesta di archiviazione (Sez. 6, n. 11379 del 29/01/2018, P.o. in proc. Coccia, Rv. 272638 - 01) ed attivare gli ordinari strumenti concernenti l'aggiornamento delle iscrizioni, la riunione dei procedimenti pendenti per identità o per connessione o la riapertura delle indagini nei procedimenti già archiviati. La diversa opzione praticata, pur rientrando nelle prerogative del Pubblico Ministero, preclude la completa discovery della piattaforma investigativa e non determina, per contro, alcun limite - salva la preclusione derivante dall'emissione di un provvedimento di archiviazione, qui non documentata - al potere-dovere di controllo del Giudice per le indagini preliminari". 

Per questo motivo non è abnorme il provvedimento con cui si sono chieste indagini suppletive, nonostante la pendenza di altri procedimenti iscritti nei confronti del medesimo indagato. 


La coerenza investigativa

Gli ermellini sottolineano anche che "sotto il profilo della latitudine investigativa, va rilevato come le direttrici tracciate nell'ordinanza all'odierno vaglio s'appalesino del tutto coerenti con le indicazioni investigative già contenute nel primo provvedimento del Giudice per le indagini preliminari nisseno, di cui costituisce il logico sviluppo, senza ingenerare profili di abnormità, nei termini già precisati".

Secondo la Cassazione "le tematiche di indagine puntualmente indicate nell'ordinanza in esame si pongono, pertanto, in linea di continuità con quelle delineate nella prima ordinanza e risultano pienamente riconducibili all'esercizio dell'ampio potere di controllo e di impulso rimesso al Giudice per le indagini preliminari, che non può essere - come ampiamente già rilevato - né circoscritto all'interno dei confini tracciati dalla notitia criminis delibata dal Pubblico Ministero, né limitato a quanto prospettato dal medesimo nella richiesta di archiviazione, né precluso da iscrizioni plurime e disgregate di procedimenti relativi alla medesima vicenda".

Ancora per i giudici non vi è stata alcuna "ingestione eccentrica nell'ambito riservato al Pm" ed il Gip ha operato "valorizzando una matrice comune prospettata dallo stesso ufficio di Procura nella richiesta di archiviazione". 

Viene anche esclusa la sussistenza di un'abnormità funzionale ("non ravvisandosi una condizione di stasi patologica, correlata alla pendenza di separati procedimenti") né strutturale ("avendo il Giudice per le indagini preliminari segnalato lacune e strumenti atti a dissipare le incertezze rilevate nella richiesta di archiviazione, nel pieno esercizio delle prerogative di controllo integrale al medesimo assegnate dalla legge").


Le indagini da approfondire

Un altro punto chiave nel ricorso della Procura riguardava le specifiche indagini demandate al pm nell'ordinanza del Gip. In particolare la Procura nissena ravvisava profili di abnormità delle prescrizioni relative alla posizione di Paolo Bellini, sottolineando che lo stesso era già indagato per le stragi di Capaci e via d'Amelio, pendenti davanti ad altro Gip. 


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Paolo Bellini

La Cassazione non solo afferma che la "progettazione non riesce a configurare la dedotta abnormità", ma aggiunge anche che "l'iscrizione di Paolo Bellini, effettuata dall'Ufficio di Procura anche in relazione alla strage di Via D'Amelio, successivamente alla prima ordinanza di

rigetto, non nell'ambito del presente procedimento ed in conseguenza delle indagini demandate dal Giudice per le indagini preliminari, ma autonomamente e a seguito di atto di impulso adottato dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, non appare idonea a determinare alcuna abnormità, neanche parziale, del provvedimento qui impugnato".

Per questo motivo, dopo aver elencato i vari approfondimenti richiesti dalla Gip, conferma che "la pendenza di una richiesta di archiviazione nel diverso procedimento a carico di Paolo Bellini non determina alcuna preclusione processuale, in ipotesi ridondante in abnormità, nell'anteriore procedimento iscritto a carico di ignoti per cui si procede".

La Procura aveva censurato anche altri approfondimenti indicati dalla Luparello. La censura investe, in particolare, gli approfondimenti relativi alla circolazione di informazioni su Gelli e Mutolo, agli accertamenti concernenti Delle Chiaie e la cosiddetta "nota Cavallo", alla figura di Giovanni Pantaleone Aiello, nonché alla presenza di velivoli sull'area di Capaci il 23 maggio 1992. Anche in questo caso però "non integra abnormità l'estensione delle indagini suppletive ad altre notizie di reato, né risultano documentate preclusioni ostative".

Infine c'è il riferimento alle questioni inerenti l'attentato all'Addaura e l'ipotesi Gladio.

In questo caso i giudici rilevano che la censura si risolve in una "mera prospettazione di superfluità (...) eventualmente valutabile sotto il profilo dell'illegittimità" ma non certamente dell'abnormità. 

Adesso tutti sanno che la Gip Luparello, criminalizzata da certa stampa di regime, non ha commesso alcun errore in punta di diritto. De Luca, invece, sì.  

Di fronte a questo intervento della Cassazione, continuiamo a domandarci con che autorità il Procuratore capo nisseno possa continuare a dirigere un ufficio così delicato come quello che si dedica alla ricerca della verità sulle stragi degli anni Novanta.

Ancor di più se si considera anche la denuncia presentata nei suoi confronti ad inizio luglio in Procura a Roma dall’avvocato Luigi Li Gotti. Una denuncia in cui si contesta al magistrato il reato di falsa testimonianza reiterata in relazione alle dichiarazioni rese nelle audizioni davanti alla Commissione parlamentare Antimafia del 9 dicembre scorso, del 10 febbraio e del 14 aprile.

Intanto già da aprile si è dovuto "arrendere" ai nuovi approfondimenti investigativi ed anche a quelle “attività a sorpresa” indicate nell'ordinanza del Gip.

Un provvedimento che, come ha ricordato la stessa Cassazione, "fonda la necessità di approfondire l'esistenza di quel comune fil rouge che avvince le stragi del '92 e quelle del Continente degli anni 93-94, delineato attraverso plurime acquisizioni processuali, reputando come l'impegno dei magistrati Falcone e Borsellino nel contrasto alla criminalità economica e alle cointeressenze tra mafia ed imprenditoria nel settore degli appalti pubblici (la cosiddetta pista mafia-appalti di cui si è innamorata la Commissione parlamentare antimafia, ndr) non costituisca una chiave di lettura in grado di esaurire l'indagine sul concorso di persone esterne a cosa nostra nella stagione stragista all'odierno vaglio".

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Foto di copertina © Imagoeconomica