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| Società

''La mafia qui non esiste''

Letizia Tinti Previtali*

Operazione Perfido tra luci e ombre delle infiltrazioni 'ndranghetiste 

Il presente contributo intende approfondire l’operato e lo sviluppo dell’Operazione Perfido, mettendo in evidenza la capacità della ‘Ndrangheta di espandersi e radicarsi nel tessuto sociale ed economico del Nord Italia, disincantando il diffuso stigma secondo cui il fenomeno mafioso sarebbe imperniato nel solo terreno del Meridione.

Nello stigma sociale si sente spesso cogliere che “la mafia qui non esiste”, ribadendo ancora una volta la profonda disillusione culturale e istituzionale: un deficit di percezione giuridico-sociale che ostacola la piena attuazione dei principi di prevenzione e contrasto, previsti dalla normativa penalistica e della legislazione antimafia. Dalle recenti relazioni della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) attestano la presenza di infiltrazioni ‘ndranghetiste nel sistema economico settentrionale, specie nei settori dell’edilizia pubblica. Tuttavia, nonostante i diversi interventi normativi vigenti, la risposta delle istituzioni appare ancora caratterizzata da una forte e importante sottovalutazione sistemica, favorito oggigiorno da un contesto culturale che considera la legalità più come dovere formale che come valore sostanziale per l’economia e la cittadinanza attiva. L’analisi si propone di delineare, sulla base dei dati delle autorità giudiziarie e delle indagini, il nesso tra infiltrazioni di carattere mafioso e la disinformazione sociale, mettendo in rilievo le conseguenze giuridiche e le possibili strategie di rafforzamento degli strumenti di prevenzione patrimoniale e di educazione cosciente alla legalità.

SOMMARIO: 1. INTRODUZIONE – 2. LA DISILLUSIONE CULTURALE PERCEPITA AL NORD ITALIA RIGUARDO L’INFILTRAZIONE MAFIOSA – 3. IL RADICAMENTO DELL’INFILTRAZIONE ‘NDRANGHETISTA IN TRENTINO, NEL SETTORE DEL PORFIDO E DELL’IMPRENDITORIA – 4. L’APPLICAZIONE DELL’ART. 416 BIS DEL CODICE PENALE E GLI EFFETTI CHE PRODUCE – 5. GLI STRUMENTI INVESTIGATIVI NEL CONTRASTO ALLE ASSOCIAZIONI DI STAMPO MAFIOSO – 6. LA CULTURA DELLA LEGALITÀ COME STRUMENTO DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. INTRODUZIONE

Spesso assistiamo alla disillusione culturale, tipica del settentrione, caratterizzata dalla seguente dicitura: “la mafia qui non esiste”. Si tratta di una affermazione, ricorrente nel dibattuto pubblico, che sintetizza un fenomeno culturale assai radicato quanto pericoloso: la sottovalutazione sistemica della criminalità organizzata nelle regioni del Nord Italia. Proprio alla luce della suddetta realtà, l’Operazione Perfido ha dimostrato quanto tale convinzione sia ingannevole, rilevando reti di infiltrazioni ‘ndranghetiste nel tessuto economico e amministrativo locale, in settori strategici quali edilizia pubblica e il ciclo dei rifiuti. Nonostante la presenza attiva di strumenti normativi con l’art. 416 bis c.p., il D.lgs. 6 settembre n. 159/2011, il cd. “Codice Antimafia” e normative correlate, l’azione giuridico-amministrativa risente ancora di una diffusa e importante disillusione culturale, che ostacola l’efficace prevenzione e repressione del fenomeno mafioso.

Tale contributo si propone di analizzare le infiltrazioni mafiose al Nord Italia, evidenziando le divergenza tra la percezione pubblica e la realtà istituzionale. Verranno esaminati i dati forniti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e dalla Commissione Parlamentare Antimafia, si valuteranno le conseguenze giuridiche e il deficit di consapevolezza collettiva che investono il tessuto sociale, tratti dall’Operazione Perfido, che testimoniano la capacità della ‘Ndrangheta di insediarsi in contesti apparentemente insoliti. L’obiettivo è quello di offrire una lettura giuridicamente critica e giuridicamente fondata del fenomeno, al fine di contribuire a colmare la netta divergenza tra percezione e realtà, diritto e cultura.

2. LA DISILLUSIONE CULTURALE PERCEPITA AL NORD ITALIA RIGUARDO L’INFILTRAZIONE MAFIOSA

Nel settentrione italiano persiste una diffusa sottovalutazione del fenomeno mafioso, visto come problema tipico del meridione. Questo atteggiamento culturale influisce negativamente sulla consapevolezza collettiva e sulla risposta istituzionale, arginando e mettendo da parte gli strumenti giuridici di contrasto e prevenzione.

Secondo l’indagine Libera-Demos è possibile riscontrare una percentuale significativa della popolazione italiana, la quale ritiene che la mafia sia meno violenta rispetto al passato, con il 40% delle persone intervistate che condivide questa mera opinione, nei confronti di un sistema profondamente radicato nella società odierna. Inoltre, il 54% degli italiani associa la mafia ai colletti bianchi, indicando una percezione con diverse sfumature e meno immediata del fenomeno mafioso1. Questi dati ci mostrano una comprensione del fenomeno che non sa cogliere in modo totalitario la sua pervasività e le sue modalità operative, soprattutto nel Nord Italia.

Contrariamente alla percezione diffusa, le mafie hanno esteso la loro influenza anche nelle regioni settentrionali. Studi accademici e rapporti istituzionali evidenziano in modo massiccio la presenza di gruppi mafiosi, in particolare la ‘Ndrangheta in diverse aree del Nord Italia. Ad esempio, il rapporto “Il Fenomeno mafioso nelle Regioni del Nord Italia” analizza le caratteristiche e le modalità di infiltrazione mafiosa in queste regioni, sottolineando la necessità di un importante controllo istituzionale nel controllo delle infiltrazioni mafiose. Si tratta pur sempre di una presenza diffusa e articolata nell’area settentrionale del Paese e come, confermato da più attività del corpo giudiziario, il primato è dell’’'drangheta al Nord. Rispetto alle altre organizzazioni mafiose, essa si configura da decenni come quella maggior amente radicata e ben distribuita sul territorio, avendo gradualmente esteso la sua forza d’azione anche in alcune Regioni e Province ritenute intoccabili2.

La persistente disillusione culturale al Nord Italia rende difficile la corretta attuazione degli strumenti e delle normative antimafia. La percezione sociale di un fenomeno marginale porta, conseguentemente, a una minore attenzione da parte delle istituzioni e della società civile. Per questo, è fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione, affinché le prevenzione e il contrasto possano essere attivate con rigore anche nelle regioni settentrionali, la cui percezione risulta assai distante dalla realtà circostante.

Far emergere e dimostrare la presenza della rete criminale di stampo mafioso nel Nord Italia ci restituisce e soprattutto offre gli strumenti di prevenzione e repressione previsti dall’ordinamento, al fine di arginare e contrastare l’accrescimento e il potenziamento di tale piaga sistemica. Finché la penetrazione delle organizzazioni criminali viene percepita come marginale e periferica, l’intervento pubblico viene reso debole: la vigilanza amministrativa non si attiva, gli istituti preventivi restano sottovalutati e inutilizzati e, di conseguenza, il contrasto si riduce a un intervento di mera applicazione. Al contrario, riconoscere e documentare la ramificazione dell’insediamento mafioso nel Nord Italia produce un effetto stabile e consapevole sull’intero sistema legale: si permette, così, giuridicamente esigibile la prevenzione criminale, si rafforza la legittimazione delle misure della normativa antimafia e, per inciso, si mette in discussione la narrazione illusoria che ha consentito alle organizzazioni criminali di operare in condizioni di apparente invisibilità. In questa prospettiva, la prova dell’esistenza mafiosa nel Nord non è un dato isolato o pressoché presente; accertare la presenza mafiosa rappresenta le condizioni di effettività e applicazione dell’ordinamento normativo antimafia. Senza il sopraindicato riconoscimento, le norme restano valide sul piano formale, ma non producono piena efficacia sostanziale, perseguendo il loro naturale fine.

3. IL RADICAMENTO DELL’INFILTRAZIONE ‘NDRANGHETISTA IN TRENTINO, NEL SETTORE DEL PORFIDO E DELL’IMPRENDITORIA

L’Operazione Perfido ha accertato la presenza radicata di articolazioni della ‘Ndrangheta in Trentino-Alto Adige, con un importante interesse per il settore del porfido e per le attività imprenditoriali correlate. Il settore ha consentito all’organizzazione di insediarsi mediante modalità non violente o dalle grandi spettacolarizzazioni, ma ha agito con metodica operatività, mediante società di comodo, prestanome e sistemi di controllo.

Il caso trentino rappresenta un esempio emblematico di infiltrazione mafiosa in contesti produttivi ritenuti intoccabili o non rientranti apparentemente nella logica criminale, consentendo così la mimetica infiltrazione criminale nel sistema imprenditoriale con efficacia e durata.

Alla luce di quanto poc’anzi espresso, l’infiltrazione della ‘Ndrangheta ha iniziato a manifestarsi tra la fine degli anni ’70 e inizio anni ’80, facendo passare quasi un periodo temporale di cinquant’anni senza che la regione del Trentino se ne accorgesse con tempestività, anche se, alcune zone della regione sottesa, vi avevano fatto emergere le diverse incongruenze in merito, ma si è sempre mostrato una particolare indifferenza. Come osservato dal direttore del mensile Questo Trentino, ciò che più preoccupa è il sistema di informazione e della sua applicabile concretezza. A ciò si aggiungono le parole del Pubblico Ministero: “Siamo intervenuto fin troppo tardi: li abbiamo lasciati scorrere questa regione dove e quando hanno voluto3, che assumono la valenza di una consapevolezza tardiva rispetto alla reale portata del radicamento.  Di estrema importanza assumono anche le intercettazioni dei ROS, in cui il Capo della cosca Cardeto, durante un soggiorno a Merano, affermava: “In Trentino c’è mezza Cardeto. Hanno fatto i soldi della madonna”; queste sono solo alcune delle intercettazioni presenti3. Trento viene vista e catalogata come “città bianca”, cioè pura, prima di criminalità organizzata, una terra da conquistare. Ed è proprio tale percezione ha favorito una preponderante penetrazione mafiosa.

La prima infiltrazione è possibile rinvenirla con la prima sentenza, la quale, ci suggerisce la presenza di due strategie di radicamento: la prima, risalente alla fase iniziale, secondo cui era necessario infiltrarsi senza dare troppo nell’occhio. Si cerca di attuare un comportamento che sappia offrire affidabilità e rispetto, ma con lo scopo di giungere ad un secondo fine; la seconda, culminata nel controllo della Cava di Camparta, la più grande cava privata del Trentino, rappresenta il salto di qualità del vincolo criminale. 

Il Dott. Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ha sottolineato: “Nel Nordest problema radicato da tempo. Il radicamento c’è da tantissimo tempo, in Veneto come in Trentino. Finalmente sono arrivati a sentenza dei buoni lavori fatti da una buona Procura e da investigatori di primo piano. La politica e l’opinione pubblica ora devono prendere atto di queste sentenze ed essere consequenziali nell’affrontare sul serio questo problema, prima che diventi quasi irreversibile come in altre regioni ad alta densità mafiosa”. Alla stessa stregua, si è espresso il Prefetto di Trento, il Dott. Santarelli, il quale esprime un velo di preoccupazione di quanto accaduto, ma come, allo stesso tempo, si riesca a mantenere la lucidità in ottica della legalità: “Un po' di paura in questa vicenda la metto in conto. D’altronde parliamo di un processo che ha coinvolto (…) un po' di paura ci sta. Ora però dobbiamo avere la forza di guardare avanti. Il processo, con tutti i suoi filoni e i vari gradi di giudizio, ce lo porteremo avanti ancora per parecchio tempo: c’è una malattia, e la Magistratura è al lavoro per curarla. Noi dobbiamo stare attenti a non riammalarci e andare avanti. È fondamentale reagire ed è per questo che andiamo a Lona Lases. Segue3.

Il fenomeno non si limita a Lona Lases, comune italiano sito nella Provincia Autonoma di Trento. Gli imputati avevano già predisposto piani per l’apertura di un panificio nel centro storico e per l’acquisto di una segheria in crisi a Noveledo, in Valsugana. Si tratta di un tradizionale modus operandi: l’infiltrazione avviene, in prima istanza, sotto traccia, mediante investimenti di denaro in società in difficoltà economica che vengono acquisite tramite prestanome, riciclaggio. Ma alla fine è sempre possibile poter riconoscere l’indole del sistema mafioso, fatta di estorsione, sfruttamento dei lavoratori, illeciti di varia natura.

L’Operazione Perfido ha reso evidente l’insediamento stabile di una “locale” di ‘Ndrangheta a Lona Lases, sita in Trento, collegata alla cosca Serraiano, finalizzata al controllo del settore estrattivo del porfido e delle imprese ad esso collegato. Secondo quanto emerso ciò ha portato alla costituzione, a dicembre del 2022, di un Osservatorio Permanente sulla Criminalità e sulle possibili infiltrazioni nella membrana economico provinciale, organismo finalizzato al monitoraggio, alla segnalazione di anomalie e all’adozione di misure preventive3.

Le relazioni semestrali della DIA evidenziano come il Trentino ha registrato diversi tentativi di radicamento dell‘Ndrangheta, inizialmente nel traffico di sostanze stupefacenti e successivamente nell’economia legale della regione. I settori più colpiti risultano essere quello edilizio, estrattivo, della ristorazione, dell’industria albergheria e delle filiere gastronomiche, caratterizzati da un’importante redditività. Le Operazioni Freeland e Serpe hanno ulteriormente evidenziato l’interesse dell’ideologia mafiosa di acquisizione di imprese in difficoltà e di infiltrazione strutturata nell’economia.

Inoltre, la posizione geografica della regione, la disponibilità di capitale e gli investimenti di carattere pubblico e privato, rendono il territorio particolarmente esposto al rischio di penetrazione mafiosa. La nascita dell’Osservatorio e l’adozione di misure di prevenzione rappresentano un avanzamento significativo, dimostrando che un contrasto efficace richiede vigilanza costante e consapevolezza diffusa tra gli operatori economici.

In definitiva, il caso Trentino evidenzia come la criminalità organizzata, anche quando agisce in modo discreto e privo apparentemente di violenza, non deve e non può essere sottovalutata. È necessario un intervento di vigilanza, segnalazione e rigorosa applicazione degli strumenti preventivi previsti dall’ordinamento, per contrastare in modo efficace il perpetuarsi del fenomeno mafioso.

4. L’APPLICAZIONE DELL’ART. 416 BIS DEL CODICE PENALE E GLI EFFETTI CHE PRODUCE

L’art. 416 bis c.p., il quale recita “chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre più persone, è punito con la reclusione (da dieci a quindici anni). Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione (da dodici a diciotto anni)5, disciplina il reato di associazione di stampo mafioso. La ratio della norma è quella di tutelare l’ordine pubblico, compromesso e minacciato dalla forza di intimidazione, derivante dalla condizione di assoggettamento ed omertà che è tipica della struttura fisiologica della suddetta associazione.

Il metodo mafioso si concentra nell’utilizzo da parte degli associati della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, la situazione di assoggettamento ed omertà, che la stessa forza generale nel tessuto sociale, portando a compiere atti non desiderati, anche senza ricorrere esclusivamente a minacce o uso di violenza.

È sufficiente che l’associazione sia nota per la propria capacità di sopraffazione, sviluppando intorno a sé un potere intimidatorio concreto e stabile. L’utilizzatore della forza deve comunque “avvalersene”, cioè far percepire al soggetto passivo e destinatario l’appartenenza all’organizzazione.

L’omertà si manifesta mediante comportamento di mera collaborazione con le autorità preposte, reticenza o favoreggiamento. Il pericolo per l’ordine pubblico deriva dall’esistenza dell’associazione, indipendentemente dalla finalità perseguire, consentendo che l’oggetto dell’attività svolta possa includere anche attività lecite.

Gli scopi dell’associazione comprendono diverse azioni, tra cui il controllo di attività economiche, l’ostacolo al libero esercizio del voto e altre modalità inserenti alla configurabilità dell’azione. È sufficiente che anche solo uno di tali requisiti venga perseguito. La norma richiede la c.d. affectio societas, cioè la consapevolezza del soggetto di vincolarsi all’associazione con piena conoscenza delle sue peculiarità, i suoi scopi e soprattutto il suo metodo.

Il reato, oggetto di esamina, può concorrere con i singoli reati-scopo commessi dall’associazione, anche in assenza di una reale partecipazione materiale diretta, purché sia rintracciabile almeno una forma di concorso morale.  Successivamente la giurisprudenza ha riconosciuto la compatibilità tra il vincolo di continuazione, ai sensi dell’art. 81 c.p., e i singoli reati-scopo, qualora l’autore, al momento dell’adesione del vincolo associativo, abbia già delineato ad operare. Inoltre, è possibile delineare anche un’ulteriore figura, cioè il soggetto non inserito nel vincolo associativo, né chiamato a far parte dell’associazione stessa, ma i cui ausili risultano funzionali e strumentali alla struttura criminale. Tali contributi rafforzano l’identità dell’associazione, con la lucida consapevolezza di favorirne la prosecuzione, a favore dello sviluppo e dell’incremento della stessa.

L’applicazione dell’art. 415 bis c.p. produce effetti significativi sia sul piano giuridico sia su quello operativo: consente una risposata punitiva immediata da parte dell’ordinamento, rafforzando la tutela dell’ordine pubblico, mettendo in pratica gli strumenti di contrasto investigativi e patrimoniali previsti.  

5. GLI STRUMENTI INVESTIGATIVI NEL CONTRASTO ALLE ASSOCIAZIONI DI STAMPO MAFIOSO

Il contrasto alle associazioni di stampo mafioso si fonda su un complesso sistema normativo, che integra disposizioni penali, processuali e preventive.

La Direzione Investigativa Antimafia (DIA), istituita con il Decreto-Legge 20 novembre 1991, n. 345, convertito con la Legge 30 dicembre 1991, n. 410, svolge un ruolo fondamentale nell’attuazione di queste misure4.

L’art. 416 bis c.p., introdotto con la Legge 13 settembre 1982, n. 646, definisce il reato di associazione di stampo mafioso, cioè quella in cui i partecipanti avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo, e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva. A supportare questa norma, il Codice Antimafia, apportato con il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 1595, con l’obiettivo di coordinare la normativa inerente il contrasto al fenomeno della mafia in Italia, ha consolidato e coordinato la legislazione antimafia, al fine di adottare misure preventive patrimoniali e personali.

Gli strumenti investigativi previsti per il contrasto alle associazioni di stampo mafioso si articolano in molteplici modalità, finalizzate a cogliere in modo tempestivo i comportamenti criminosi e a prevenire il consolidamento del vincolo associativo. Tra questi diversi strumenti abbiamo le intercettazioni, disciplinate dall’art. 266 c.p.p., consentono di poter focalizzare e captare le conversazioni telefoniniche, ambientali e telematiche in presenza di gravi indizi di reato, ex art. 273 c.p.p., risultando spesso valide per verificare la presenza della forza intimidatrice e l’omertà che ne deriva5. Qui, le prassi delle Procure distrettuali antimafia hanno spesso ribadito che la rilevanza probatoria delle intercettazioni non si limita alle semplici e dirette, ma si estende anche al comportamento che manifestano il condizionamento derivante dal vincolo associativo.

Si appoggiano al fianco delle intercettazioni, le misure cautelari personali e patrimoniali. Gli strumenti previsti dal Codice di Procedura Penale, tra cui gli arresti domiciliari (art. 282 c.p.p.), la custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.) permettono di interrompere la continuità operativa del vincolo associativo. Le misure patrimoniali, come il sequestro (art. 321 c.p.p.) e la confisca dei beni (art. 240 c.p.), si rilevano efficaci nel sottrarre risorse economiche all’organizzazione, affinché si ostacola il finanziamento e l’utilizzo di capitali illeciti in attività lecite. La normativa antimafia prevede, oltre a quanto espresso, anche provvedimenti preventivi, come la sorveglianza (art. 14 Codice Antimafia) e i rapporti dell’obbligo di soggiorno (art. 15 Codice Antimafia), strumenti noti e rivolti a soggetto a rischio di consolidamento e partecipazione associativa5.

È possibile anche menzionare il coordinamento inter-istituzionale rappresenta un ulteriore elemento efficace nel contrasto al fenomeno mafioso. La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) in stretto contatto con la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), le Procure della Repubblica e tutte le forze dell’ordine, creando un ancorato sistema di monitoraggio prolungato e solido. Questo consente di rilevare tempestivamente segnali di infiltrazione e di adottate azioni preventive mirate, anche mediante il coinvolgimento di enti pubblici ed affini.

L’efficacia e la presenza di tali strumenti è un presidio indispensabile per tutelare l’ordine pubblico e prevenire la penetrazione delle organizzazioni mafiose nel tessuto sociale ed economico del paese.

6. LA CULTURA DELLA LEGALITÀ COME STRUMENTO DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

L’impegno e la promozione della cultura della legalità rappresenta un principio primordiale nella prevenzione e nel contrasto alla infiltrazioni di carattere mafioso, soprattutto nei territori considerati fin da sempre i destinatari esclusi da tale esercizio, come se fossero “immuni” dall’influenza criminale. Non si tratta solo di un principio etico e morale, ma di un vero e proprio strumento, in grado di incidere sul tessuto sociale, economico e sociale, ma sulla stessa fisionomia collettiva.

Si esercita mediante la combinazione di interventi mirati: dall’educazione civica e alla responsabilità sociale nelle scuole, alla vera e propria sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori chiamati a salvaguardare la collettività, fino alla piena valorizzazione dei meccanismo di collaborazione con le Forze dell’Ordine. Gli strumenti giuridici e istituzionali, come l’Osservatorio Permanente sulla Criminalità, istituito nel 2022, e le misure previste dal Codice Antimafia, sanno trovare piena efficacia, a patto che, vengano inseriti in un contesto culturale formato, consapevole e cosciente, in grado di rilevare in modo tempestivo segnali di infiltrazione di non favorire comportamenti di omertà e favoreggiamento nelle suddette azioni criminali.

In questa prospettiva, la cultura della legalità non si limita alla repressione delle condotte illecite, ma assume una funzione preventiva, cercando di invogliare e rafforzare la partecipazione civile e la capacità di custodia e sorveglianza della collettività. Significa incentivare i protocolli di collaborazione tra istituzioni e cittadini, promuovere una cultura della trasparenza e incoraggiare la denuncia di anomalie di carattere economico e qualsiasi atto che comprometta la regolare attuazione delle procedure ordinarie.

Costruire e rafforzare una mentalità improntata alla legalità realizza un fattore di resilienza del territorio: laddove la consapevolezza civica è diffusa, la forza intimidatrice della associazioni mafiose si trova soffocata, ammalata, priva della propria voce criminale, mentre la capacità dello Stato di tutelare l’ordine pubblico viene rafforzata. In quest’ottica, il contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso esige un approccio coordinato tra azione giudiziaria, strumenti di investigativi e una solida cultura della legalità, come faro di verità, giustizia e libertà.

Un ringraziamento sentito alla redazione di AntimafiaDuemila per aver accolto con entusiasmo, professionalità e serietà la mia proposta per la stesura del suddetto articolo, al fine di favorire una divulgazione della legalità sempre più solida e consapevole.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

1. Libera Contro le Mafie, “Mafia inabissata: la nuova invisibilità del crimine organizzato. I dati del sondaggio Libera-Demos per Repubblica”;

2. Nando della Chiesa e Federica Cabras, “Il fenomeno mafioso nelle Regioni del Nord Italia: nuove tendenze e prospettive”;

3. Giurisprudenza Penale, “Le infiltrazioni della criminalità organizzata nella Regione Trentino-Alto Adige. L’indagine, il procedimento penale e la prima sentenza di condanna”, 14 gennaio 2024;

4. Direzione Investigativa Antimafia (DIA), “Relazione semestrale al Parlamento”, I e II semestre 2022;

5. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, art. 416 bis c.p., art. 240 c.p., e Codice di Procedura Penale, artt. 266, 273, 282, 285, 321.

6. Codice Antimafia, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
   

* Orizzonte Giuridico