Blocco stradale e Decreto Sicurezza: i dubbi sulla costituzionalità della riforma
Il diritto penale diventa strumento di comunicazione politica o di propaganda

La recente riforma del delitto di blocco stradale, introdotta nell’ordinamento italiano dall’art. 14 del Decreto Sicurezza (D.L. 11 aprile 2025, n. 48), ha acceso un acceso confronto tra giuristi, sindacati, associazioni e magistratura. Il punto di svolta riguarda la criminalizzazione del blocco attuato mediante il proprio corpo, ossia la cosiddetta resistenza passiva o sediziosa, che fino al 2025 integrava un illecito amministrativo sanzionato con una pena pecuniaria. Con la nuova disciplina, impedire il transito mediante la propria presenza fisica diventa un delitto. La sanzione è la reclusione fino a un mese (ovvero la multa fino a 300 euro) quando l’azione è realizzata da singoli. In caso di condotte commesse da più persone riunite, invece, la pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Siamo di fronte ad una norma palesemente irragionevole e, per molti profili, gravata da seri dubbi di compatibilità costituzionale. In particolare, ritengo siano formulabili tre censure. La prima attiene a una possibile violazione degli articoli 17 e 40 della Costituzione. È noto, infatti, che forme tradizionali di dissenso, come cortei e picchetti operai davanti alle fabbriche, determinano fisiologicamente un temporaneo intralcio alla viabilità. Trasformare tale intralcio in un delitto punito con la reclusione significa comprimere la libertà di riunione pacifica e il diritto di sciopero. La seconda critica riguarda l’assetto di bilanciamento operato dal legislatore tra il diritto alla libera circolazione e il diritto di manifestare il dissenso. Il legislatore, elevando la fluidità del traffico a valore assoluto, avrebbe di fatto subordinato la libertà di espressione politica a un obiettivo di ordine pubblico considerato prevalente in modo sproporzionato. Ulteriore profilo di contestazione, infine, concerne il principio di proporzionalità e ragionevolezza sancito dall’art. 3 Cost. È, infatti, considerato un assurdo logico — prima ancora che giuridico — prevedere la pena detentiva per condotte pacifiche. La previsione della reclusione fino a due anni per chi manifesta sedendosi su un’arteria stradale viene descritta come un crimine, tanto più se si considera che il diritto penale dovrebbe costituire un rimedio di extrema ratio, destinato a reprimere offese gravi, e non a gestire disagi alla circolazione. È inoltre ritenuta illogica l’aggravante legata al “gruppo”, poiché quasi tutte le manifestazioni pubbliche si svolgono collettivamente. Ne consegue che, nella pratica, la pena minima di 6 mesi verrebbe a scattare con eccessiva facilità. Parificando l’ostruzione pacifica posta in essere con il proprio corpo a condotte ben più violente, si determina un’irragionevolezza rispetto ad altri reati analoghi. L’obiettivo della norma non è tanto la punibilità “di massa” — logisticamente difficilmente gestibile dalle Procure in caso di grandi cortei — quanto la deterrenza psicologica. La minaccia della condanna e l’avvio di un procedimento penale agirebbero come una forma di pressione capace di indurre cittadini e attivisti — dai lavoratori in sciopero ai movimenti ambientalisti — all’autocensura, scoraggiando la partecipazione attiva alle proteste pubbliche. Siamo alla presenza di un diritto penale “simbolico”. La norma, infatti, non è diretta a colmare un vuoto di tutela reale: già esistevano sanzioni amministrative incisive e il reato per chi bloccava le strade mediante l’uso di oggetti o barriere stabili. L’intervento ha piuttosto la finalità di trasmettere un messaggio politico di fermezza e “ordine” all’elettorato, a scapito della coerenza del sistema dei diritti civili. Il sospetto di lesione dei principi costituzionali è ritenuto talmente evidente che, recentemente, la Procura della Repubblica di Torino ha formalmente richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale proprio con riferimento alla norma sul blocco stradale contenuta nel decreto sicurezza. La contestazione sarebbe fondata su un ritenuto contrasto con i principi di offensività, ragionevolezza e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
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