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Massoneria e ’Ndrangheta, il Tribunale di Roma dà ragione a Di Bernardo: respinta la richiesta da 2 milioni del Grande Oriente d’Italia

La sentenza esclude la natura diffamatoria delle dichiarazioni dell’ex Gran Maestro sui rapporti tra logge calabresi e cosche

Aaron Pettinari

Non è diffamazione sostenere che la ’Ndrangheta abbia infiltrato e condizionato in profondità la massoneria calabrese. È il principio che emerge dalla sentenza con cui il Tribunale civile di Roma ha respinto la richiesta di risarcimento danni da due milioni di euro avanzata dal Grande Oriente d’Italia nei confronti dell’ex Gran Maestro Giuliano Di Bernardo.
Una decisione destinata a lasciare il segno in uno dei capitoli più controversi della storia recente della Calabria, quello che riguarda i rapporti tra potere mafioso, massoneria e aree riservate delle istituzioni.
La pronuncia della giudice Damiana Colla, accogliendo le difese dell’avvocata Rossella Di Tullio, non si limita infatti a rigettare la domanda economica proposta dal GOI. Va oltre. Stabilisce che le affermazioni rese da Di Bernardo negli anni, anche attraverso interviste e testimonianze pubbliche, rientrano pienamente nell’esercizio del diritto di cronaca e di critica e trovano fondamento in un patrimonio documentale e investigativo consolidato.
L’azione civile era stata promossa esclusivamente contro l’ex vertice dell’obbedienza massonica. Nessuna delle testate giornalistiche che avevano riportato le sue dichiarazioni era stata citata in giudizio. Tra queste anche quelle che, dopo l’arresto del boss Matteo Messina Denaro, avevano riproposto le analisi di Di Bernardo sul ruolo delle logge e sulle infiltrazioni mafiose.


Il principio della verità

Il cuore della sentenza riguarda il requisito della verità dei fatti narrati.
Secondo il Tribunale, il contenuto delle dichiarazioni contestate trova riscontro nelle testimonianze rese dall’ex Gran Maestro davanti alle procure antimafia e alle Commissioni parlamentari d’inchiesta.
Scrive la giudice: "Non v’è dubbio che le dichiarazioni rilasciate dal convenuto nelle interviste indicate nell’atto introduttivo ed oggetto di doglianza […] siano conformi ai parametri giurisprudenziali indicati. Primo tra tutti quello della verità. Con la conseguente applicazione della scriminante del diritto di cronaca/critica, riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 della Costituzione".
Una valutazione che smonta la tesi sostenuta dal Grande Oriente d’Italia secondo cui le affermazioni di Di Bernardo sarebbero state false e lesive dell’immagine dell’associazione.
Per il Tribunale, al contrario, il racconto sul condizionamento delle logge da parte della criminalità organizzata non costituisce un’aggressione gratuita all’onore dell’istituzione massonica, ma la rappresentazione di un quadro supportato da elementi oggettivi e da riscontri acquisiti nel corso di decenni di attività giudiziaria e parlamentare.


Il nodo del 1993 e l’inchiesta Cordova

La vicenda affonda le proprie radici nei primi anni Novanta.
È il periodo in cui il procuratore di Palmi Agostino Cordova avvia la storica inchiesta sulla massoneria deviata, destinata a diventare uno dei primi tentativi istituzionali di mappare le connessioni tra logge e organizzazioni criminali in Calabria.
Secondo quanto ricostruito nei documenti richiamati dalla sentenza, fu proprio in quel contesto che maturò la rottura tra Di Bernardo e il Grande Oriente d’Italia.
L’episodio centrale è una riunione della Giunta nazionale del GOI svoltasi nel 1993 e alla quale partecipò anche Ettore Loizzo, allora Gran Maestro Aggiunto e figura di riferimento della massoneria calabrese.
La sentenza richiama integralmente la posizione illustrata da Di Bernardo durante la sua audizione davanti alla Commissione parlamentare antimafia del 31 gennaio 2017:
“[…] la massoneria del GOI era servita alla ‘Ndrangheta per occupare le regioni del Nord Italia, come asseritamente ipotizzato dal procuratore Cordova nell’inchiesta avviata nel 1992. Ragione per la quale il convenuto affermava di essersi allontanato dal GOI nel 1993 dopo una riunione di Giunta indetta a seguito di quanto all’epoca appreso dalla procura, della quale non era stato appositamente redatto verbale. E nella quale la medesima, anche alla presenza di Ettore Loizzo, Gran Maestro Aggiunto del GOI, si era dimostrata indisponibile a collaborare con gli inquirenti per accertare i legami tra massoneria e ‘Ndrangheta”.


Le convergenze con le grandi inchieste antimafia

Uno degli aspetti più rilevanti della decisione riguarda la valutazione delle dichiarazioni rese da Di Bernardo ai magistrati delle Direzioni distrettuali antimafia e agli organismi parlamentari.
Secondo il Tribunale, quel patrimonio testimoniale ha trovato nel tempo significative convergenze con le risultanze emerse in alcuni dei più importanti procedimenti celebrati nel distretto di Reggio Calabria.
Tra questi figurano il processo Gotha e il filone investigativo Mammasantissima, che hanno ipotizzato l’esistenza di una struttura occulta capace di mettere in comunicazione i vertici della ’Ndrangheta con settori delle istituzioni, dell’imprenditoria e degli apparati di sicurezza.
È il modello investigativo della cosiddetta “cupola degli invisibili”, una dimensione relazionale nella quale i canali massonici vengono descritti come strumenti di raccordo e mediazione tra mondi formalmente separati.
A questo scenario si collegano anche le risultanze investigative maturate nell’ambito dei processi sulla Trattativa Stato-Mafia e sull’inchiesta ’Ndrangheta stragista, dove il tema delle strutture massoniche coperte emerge ripetutamente come luogo di incontro tra interessi convergenti.


Le Commissioni antimafia e il controllo delle logge

Un ulteriore tassello è rappresentato dalle audizioni parlamentari.
Di Bernardo è stato ascoltato in più legislature dalle Commissioni antimafia, contribuendo alla ricostruzione del fenomeno sia durante la presidenza di Rosy Bindi sia nel corso del mandato guidato da Nicola Morra.
Le conclusioni contenute nella relazione finale della Commissione parlamentare del 2017 descrivono un sistema nel quale le logge deviate avrebbero assunto il ruolo di punto di raccordo tra interessi criminali, gestione degli appalti, avanzamenti di carriera e infiltrazione nei circuiti economici legali.
È in questo contesto che assumono particolare rilievo i dati richiamati nel fascicolo processuale.
Secondo quanto riferito da Di Bernardo, all’inizio degli anni Novanta 28 delle 32 logge operative in Calabria sarebbero state controllate o fortemente condizionate da appartenenti alle cosche.
Quando l’allora Gran Maestro propose interventi drastici e il commissariamento delle strutture infiltrate, la risposta ricevuta fu, secondo il suo racconto, disarmante:
“Nulla possiamo fare, perché fare qualcosa significherebbe esporre a gravissimo pericolo la vita nostra e dei nostri familiari”.
Una frase che, se confermata nella sua portata storica, rappresenterebbe la misura della forza intimidatrice esercitata dalla criminalità organizzata anche all’interno di contesti teoricamente autonomi e riservati.


Il confine tra critica e diffamazione

La sentenza dedica ampio spazio alla distinzione tra diritto di critica e diffamazione.
Osserva la giudice Colla: "È pur vero che, nell’esercizio del diritto di critica è necessario il rispetto del nucleo essenziale di verità del fatto relativamente al quale la critica è svolta (ed in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e di mistificazione)".
Ma aggiunge che "è innegabile altresì che in tal caso l’onere del rispetto della verità sia più attenuato rispetto all’ipotesi di mera cronaca giornalistica. Atteso che 'la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo'".
E ancora: "La critica non può che essere soggettiva e quindi non può che corrispondere al punto di vista di chi la manifesta".


Una sentenza che riapre il dibattito

Il rigetto della richiesta risarcitoria non equivale a una sentenza penale sui rapporti tra massoneria e ’Ndrangheta. Tuttavia rappresenta un passaggio giudiziario di grande rilevanza perché attribuisce dignità fattuale alle ricostruzioni sostenute per oltre trent’anni da Giuliano Di Bernardo.
La decisione riporta al centro una domanda rimasta aperta: come sia stato possibile, se davvero l’infiltrazione era così estesa, che le strutture interessate abbiano successivamente recuperato piena autonomia senza interventi radicali di espulsione, commissariamento o azzeramento dei quadri dirigenti.
Le organizzazioni mafiose, per loro natura, tendono a preservare e consolidare i luoghi di relazione strategica conquistati nel tempo. Per questo la tesi di una spontanea e completa autobonifica continua ad alimentare interrogativi.
Saranno eventualmente altri processi ancora in corso a fornire ulteriori risposte. Ma una conseguenza della sentenza appare già evidente: dopo trent’anni di polemiche, il peso dell’argomentazione si sposta su chi ha sempre sostenuto che le denunce di Di Bernardo fossero soltanto il risentimento di un ex affiliato. Per il Tribunale di Roma, almeno sul piano civile, quelle affermazioni non sono state considerate diffamatorie, bensì espressione di fatti e valutazioni sorrette da una base documentale concreta.

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