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La riforma della magistratura e quei cittadini non più uguali

Gian Carlo Caselli e Vittorio Barosio

Il referendum sulla cosiddetta "separazione delle carriere" sembra dunque fissato per il 22 o 23 marzo. Da quando nel gennaio del 2023è stata presentata la prima proposta di legge gli argomenti pro e contro la legge di riforma sono stati soffocati e confusi da un astioso contrasto tra Governo e Magistratura e da un dibattito avvelenato da ragioni ideologico-politiche. Può quindi essere utile fissare i punti nodali della riforma. E per ciascuno di essi vorremmo poi esporre le principali ragioni di chi – come noi – a questa riforma è contrario. I punti nodali in cui la riforma modifica la Costituzione sono tre. 
Primo punto. La Costituzione configura la Magistratura come un corpo unico, costituito sia dai giudici sia dai pubblici ministeri (magistrati questi tendenzialmente accusatori). Proprio per tale unicità i pm potevano, sia pure a condizioni molto rigorose, cambiare funzione e passare a fare i giudici. E viceversa. Il Governo ha temuto che questo possibile scambio di funzioni e questa contiguità fra giudici e pm potesse limitare l'indipendenza dei giudici, rendendoli più sensibili alle richieste dei pm che a quelle degli avvocati difensori. Questo timore non sembra fondato perché nel 50% dei casi i giudici non accolgono le richieste dei pm. E tuttavia la riforma ha separato del tutto le funzioni, stabilendo che i giudici e i pm devono restare sempre nella funzione che hanno scelto all'inizio della loro carriera, senza possibilità di passare da una funzione all'altra.
Senonché la separazione delle funzioni produce importanti distorsioni nell'ordinamento della giustizia. Essa porta inevitabilmente a questa alternativa: o i pm, staccati dai giudici e dalla cultura della giurisdizione, ricadranno nell'orbita del potere esecutivo e della politica, che potrà influire sulle loro decisioni inducendoli a procedere o a non procedere penalmente contro certe persone; oppure – come ha chiarito bene Luciano Violante – i 1200 pm finiranno per costituire "una casta dei pm": un corpo accusatorio separato, senza vincoli né controlli, del tutto libero di agire in modo anche "autoritario", in una materia come quella penale in cui sono in gioco beni fondamentali come la libertà dei cittadini. I danni di entrambe le soluzioni sembrano evidenti.
Secondo punto. La Costituzione prevede un unico Csm, composto da giudici e pm, con la funzione di "autogoverno" nei confronti di tutti i magistrati. La riforma spezza quest'unico Csm e ne crea due separati, uno per i giudici e uno per i pm. Questi ultimi avranno quindi un organo di controllo tutto loro, senza la presenza di giudici che possano fungere da elemento di equilibrio e di vigilanza sul loro operato. Un sistema di questo tipo rafforza la "casta dei pm" e ne fa un organo completamente autoreferenziale, con le conseguenze di cui si è detto. Inoltre ciascuno dei due Csm sarà costituito da soggetti estratti a sorte fra determinate categorie di giuristi. Ma solo ragionando in modo semplicistico si può pensare che persone scelte in base a sorteggio abbiano sia le doti, sia l'autorevolezza necessaria per svolgere compiti così delicati come quelli affidati al Csm.
Terzo punto. La Costituzione assegna al Csm anche la funzione disciplinare. La riforma sottrae ai due Csm questa funzione e la affida ad un'Alta Corte disciplinare. Così il Csm unico voluto dalla Costituzione, essenziale organo di garanzia per l'intera magistratura, viene scardinato e smembrato in tre organi distinti: due Csm e l'Alta Corte. È naturale che un organismo smembrato in tre organismi distinti perda la sua forza unitaria e venga depotenziato nelle sue funzioni.
Va pure considerato che anche per l'Alta Corte disciplinare 12 membri su 15 verranno sorteggiati tra esperti in materie giuridiche. Un'altra importante funzione, dunque, affidata a persone indicate dalla sorte.
Si aggiunga che le decisioni disciplinari dell'Alta Corte saranno impugnabili soltanto davanti alla stessa Alta Corte, cioè davanti al medesimo organo che le ha emesse. Ma questo pregiudica l'imparzialità del giudice di secondo grado. È vero che in sede di appello l'Alta Corte sarà costituita da soggetti diversi da quelli che hanno pronunciato la prima decisione. Ma sarà ben difficile che questi soggetti vogliano smentire i colleghi che li hanno preceduti. Dove va finire l'indipendenza del giudice di appello?
In conclusione, si torna sempre allo stesso punto. Siamo di fronte ad una riforma non (come sostiene il Governo) della giustizia, che non ne trae alcun beneficio, ma della Magistratura. E il cui vero scopo consiste nel portare i pm sotto il controllo del potere esecutivo, che diverrà il vero arbitro dell'esercizio dell'azione penale, cancellando il principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Come infatti accade (è innegabile) in tutti i paesi un cui vige la separazione. Basti pensare a Trump, che ha dato ordine alla procuratrice generale Pam Bondi di formulare l'accusa contro alcuni suoi avversari politici.

Tratto da: La Stampa

Foto © Imagoeconomica

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