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Appello 'Ndrangheta stragista bis, giudici in camera di consiglio

Dichiarazioni spontanee di Graviano che nega ogni responsabilità nelle stragi

Aaron Pettinari

E’ ormai prossimo al suo ultimo atto il processo d’appello bis ‘Ndrangheta stragista , che vede imputato il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano assieme Rocco Santo Filippone, accusati di essere tra i mandanti degli attentati contro i carabinieri avvenuti tra il 1993 e il 1994, culminati nell'omicidio del 18 giugno 1994 degli appuntati Antonino Fava e Vincenzo Garofalo. 
La Corte d'assise d'appello presieduta da Angelina Bandiera (a latere Caterina Asciutto), si è ritirata in camera di consiglio per decidere se confermare o meno la condanna all’ergastolo di primo grado, così come chiesto dal procuratore Giuseppe Lombardo (applicato al processo) contro i due boss, dopo l’annullamento con rinvio della Cassazione. 
Non si parte da zero. Perché i Supremi giudici hanno già decretato la partecipazione della ‘Ndrangheta alle stragi di Stato degli anni Novanta. Lombardo lo ha ribadito depositando una memoria di 47 pagine: “E’ stata espressamente confermata come legittima la ricostruzione della strategia stragista di Cosa Nostra e dell'adesione della 'Ndrangheta; dei rapporti di cointeressenza tra le due organizzazioni criminali; del disegno strategico di pressione sulle istituzioni dello Stato”. E in questo senso “ha definitivamente statuito che gli agguati ai Carabinieri furono parte di un'unica strategia criminale concordata tra Cosa Nostra e 'Ndrangheta”.


Le parole di Graviano

Prima delle repliche e delle controrepliche delle parti, però, grande attesa era riservata per le dichiarazioni spontanee del boss di Brancacci Giuseppe Graviano al processo d’appello bis 'Ndrangheta stragista. 

Collegato in videoconferenza dal carcere di Terni stavolta il capomafia, imputato assieme a Rocco Santo Filippone per essere il mandante degli attentati avvenuti in Calabria tra il 1993 ed il 1994 che portarono alla morte, il 18 gennaio 1994 i carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, non si è lasciato andare a nuovi flussi di coscienza. 

Nessun riferimento esplicito al presunto rapporto economico familiare con Silvio Berlusconi, ma solo un sottinteso (“Io ho avuto l’avviso di garanzia per il processo trattativa. ‘Mi dovete fare la cortesia di processarmi, dissi ai pm, per dimostrare che non c’entro niente e che non ho detto niente di illecito. Mi contestavano che lamentavo che mi tengono in carcere per il motivo dei soldi del creditore, che dovevamo incassare… Va beh, non ritorno… sappiamo tutti la storia”).  


filippone graviano

Rocco Santo Filippone e Giuseppe Graviano 

L’accusa ai collaboratori di giustizia è a fase alternata. Se da una parte c’è chi come Gaspare Spatuzza che lo tirano in ballo nelle stragi e per cui “ci siamo presi gli ergastoli”, dall’altra ci sono le dichiarazioni usate in maniera frammentata di Brusca che avrebbe appreso nel 1993 da Bagarella che “a Graviano non interessa più Cosa nostra, né si fanno sentire, né si fanno vedere”. Parole decontestualizzate utili per dimostrare che le stragi non lo riguardano. A partire da quella di via d’Amelio (“Io ho le dichiarazioni di Scarantino per villa Calascibetta, poi smentito. Nel processo depistaggio lui dice che il nome di Graviano glielo hanno scritto in un pezzettino di carta”). 

Il boss di Brancaccio, che ha negato di aver conosciuto i Piromalli o qualsiasi altro boss calabrese prima del suo arresto nel 1994, è tornato anche sulle note intercettazioni ambientali del 2016 in cui conversava nel carcere di Ascoli Piceno con il camorrista Umberto Adinolfi. 

E ancora una volta ha sostenuto che nel passaggio in cui si parla di “Paese nelle mani” il riferimento non è all’Italia, ma alla Bolivia (argomento ampiamente smentito dalla Corte d’assise in Primo grado), e che in un’altra conversazione del 27 marzo 2016 non facesse riferimento alla Calabria, ma ad un episodio avvenuto nella zona di Casteldaccia. 


Il valore del processo

Lombardo, nella sua replica, è tornato ad evidenziare tutte le criticità della sentenza della Cassazione spiegando che  la precedente sentenza di secondo grado di Reggio Calabria “non ha inventato" un contesto storiografico, ma ha agganciato gli agguati ai Carabinieri ad un quadro fattuale già giudizialmente acquisito in via definitiva”. Le stragi del 1992, del 1993 e del 1994 vanno lette nella loro interezza.  Non solo. Secondo il magistrato “la contestualizzazione storico-politica degli agguati non è un'anomalia, ma una evidente necessità motivazionale; essa è imposta dal contenuto stesso delle imputazioni e delle aggravanti (premeditazione, terrorismo-eversione, agevolazione mafiosa) ed è espressamente riconosciuta come «doverosa» daila Suprema Corte di Cassazione.


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Giuseppe Lombardo © Emanuele Di Stefano 


L'omissione di tale contestualizzazione avrebbe esposto la sentenza di secondo grado a censure di omessa motivazione sulle aggravanti, ben più gravi di quelle che la Suprema Corte ha effettivamente riscontrato”.
Quindi è stato rilevato che  “i temi della rivendicazione "Falange Armata", dei rapporti con apparati istituzionali e dei profili politico-strategici della stagione stragista non sono affatto temi inediti o introdotti per la prima volta dalla sentenza di secondo grado di Reggio Calabria” in quanto “essi sono già stati oggetto di ricostruzione e di accertamento giurisdizionale in sentenze definitive di condanna pronunciate proprio a carico di Giuseppe Graviano, in particolare per le stragi continentali del 1993 (Roma, Firenze, Milano), nelle quali la rivendicazione "Falange Armata" ha avuto un ruolo centrale”. Evidenze che ribaltano la considerazione degli Ermellini che aveva censurato proprio tutta la discovery fatta nei precedenti gradi di giudizio su questi temi. 

Lombardo, rivolgendosi alla Corte, ha nuovamente evidenziato come, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori degli imputati e dai giudici di Cassazione, non vi sia né contrasto né un aggiustamento tra le dichiarazioni dei pentiti Nino Lo Giudice e Consolato Villani.  
Lombardo ha dunque messo in evidenza come la fonte delle informazioni di Lo Giudice sulle stragi e gli attentati ai carabinieri, come emerge anche nel confronto tra i due collaboratori, sia stato in prima battuta il padre di Consolato Villani, Giuseppe Villani, che era un suo uomo “riservato” che aveva gestito gli affari della famiglia quando Lo Giudice si trovava in carcere nei primi anni Novanta. Un richiamo che fa sin dal 2011, come scritto nel verbale illustrativo.  
La motivazione della Cassazione aveva anche dimenticato figure come Giovanni Chilà o Giuseppe Calabrò come “fonti di conoscenza fondamentali per Consolato Villani”, fatto che smentisce la considerazione secondo cui unica fonte di Villani sarebbe proprio Lo Giudice.  


fava garofalo

I carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo

Secondo Lombardo “La presunta modifica alle proprie dichiarazioni apportata nel giudizio di secondo grado (riferimento palesemente errato da leggere eventualmente, e per tale ragione accentuandone la evidente criticità motivazionale, come riferibile al giudizio di primo grado) rispetto al verbale del 18 luglio 2014 non integra né una ritrattazione né una contraddizione sostanziale, per le seguenti ragioni: Lo Giudice non ha smentito Consolato Villani come fonte. Ha aggiunto Giuseppe Villani come fonte primaria confermando di aver ricevuto le medesime informazioni anche da Consolato Villani; si è, dunque, al cospetto di un arricchimento del quadro conoscitivo, non di un tentativo di sostituzione”.

Inoltre è tornado a valorizzare le intercettazioni delle conversazioni di Francesco Adornato, uomo dei Piromalli, già acquisite agli atti nel precedente giudizio di appello, dalle quali emerge

che “Pino Piromalli aveva presieduto la Commissione di 'Ndrangheta che aveva deliberato l'adesione alla strategia stragista”; ma anche le più recenti intercettazioni riferibili alle conversazioni di Pino Piromalli, alias "Facciazza", capo storico della cosca Piromalli, che parla direttamente dei fratelli Graviano affermando che si tratta di “ragazzi seri”. Un riferimento specifico che, secondo Lombardo, aiuta ad inquadrare “soprattutto l'epoca a cui si riferisce l'espressione utilizzata dal Piromalli, compatibile proprio con l'età dei fratelli Graviano nel periodo in cui gli agguati sono stati consumati e non con epoche più recenti) dopo la cattura di Totò Riina."C’erano i Graviano” per le stragi, dice Pino Piromalli. La successiva frase "quando c'è, allora tutte queste cose qua" per il magistrato assumerebbe un “chiaro riferimento ad accadimenti consumati nello specifico territorio riferibile al ruolo criminale dei Piromalli e, senza timore di smentita, alle condotte delittuose oggetto del presente processo”.

Due prove importanti, secondo il magistrato, che rafforzano l’accusa. Non resta che attendere  per capire se anche se ne siano convinti anche i giudici della Corte d’assise d’appello con la sentenza che è attesa nella giornata di domani.

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Foto di copertina © ACFB