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Caso Almasri, la Consulta cambia le regole: il ministro non potrà più restare in silenzio

Dall’arresto al rimpatrio in Libia, la vicenda che ha messo in imbarazzo il Governo. Ecco cosa cambia nei rapporti con la Cpi

Giuseppe Cirillo

Si torna a parlare del caso Almasri, di una vicenda che si sarebbe dovuta concludere in modo piuttosto semplice, ma che nei fatti si è complicata, o è stata resa tale, da aspetti più politici che giudiziari. Nella giornata di ieri la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune parti della legge italiana sulla cooperazione con la Corte penale internazionale. Ha stabilito che il ministro della Giustizia deve trasmettere immediatamente alla magistratura le richieste provenienti dalla Cpi. Lo ha fatto dichiarando costituzionalmente illegittime alcune parti degli articoli 2 e 4 della legge 237 del 20 dicembre 2012.

Dunque, da questo momento il principio è chiaro e non lascia spazio a “interpretazioni”: quando arriva una richiesta della Corte penale internazionale, il ministro della Giustizia deve trasmetterla immediatamente al procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma, permettendo così all’autorità giudiziaria di svolgere il proprio compito senza che il potere politico possa bloccare il procedimento attraverso una qualche forma di inerzia. Ora, un eventuale rifiuto dovrà essere esplicito e motivato.

Per comprendere fino in fondo il significato di questa modifica, occorre però ripercorrere la vicenda Almasri e due aspetti particolari che hanno contraddistinto questa storia: prima il mancato funzionamento del meccanismo italiano di cooperazione con la Corte dell’Aja, poi la decisione concreta dello Stato italiano, quella di espellere Osama Njeem Almasri e riportarlo in Libia con un volo di Stato, nonostante fosse destinatario di un mandato di arresto internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità. È proprio da questo cortocircuito che nasce la recente decisione della Corte costituzionale, destinata ad avere conseguenze che vanno ben oltre il singolo caso.

Nel gennaio del 2025 il generale libico Almasri, comandante della milizia Rada, era ricercato dalla Corte penale internazionale con accuse gravissime, appunto, di crimini di guerra e contro l’umanità. La Corte dell’Aja ne aveva chiesto l’arresto e la consegna. Il 19 gennaio Almasri viene arrestato in Italia, a Torino. A quel punto avrebbe dovuto attivarsi il sistema previsto dalla legge italiana per dare esecuzione alla richiesta della Corte penale internazionale. Ed è qui che viene fuori il primo problema: le richieste provenienti dall’Aja dovevano passare dal ministero prima di arrivare al procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma, cioè all’autorità giudiziaria incaricata di avviare la procedura italiana.

Il problema è che il ministero della Giustizia non trasmise la richiesta della Corte penale internazionale al procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma. Di conseguenza, la procedura si bloccò prima ancora che la magistratura italiana potesse entrare nel merito della consegna di Almasri alla Cpi. Il generale libico era stato arrestato dalla polizia, ma il ministero guidato da Carlo Nordio non aveva compiuto il passaggio previsto dalla legge per attivare la procedura di cooperazione con la Corte dell’Aja. Per questo motivo la Corte d’Appello di Roma ritenne l’arresto irregolare, perché non era stata seguita la procedura prevista dalla legge per dare esecuzione al mandato, e dispose la scarcerazione di Almasri.


Dalla scarcerazione al rimpatrio

Ed è qui che si verifica un’altra circostanza ampiamente criticata, e non per un passo giuridico che potremmo considerare passivo, ma attivo. Infatti, questa volta, il protagonista è il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che per ragioni di sicurezza decide che Almasri andava rimpatriato. Da una parte c’è quindi ciò che non venne fatto: il ministro della Giustizia Carlo Nordio che non attivò tempestivamente la procedura necessaria a dare seguito alla richiesta della Corte penale internazionale. Dall’altra c’è ciò che invece venne fatto: dopo la scarcerazione, Almasri non rimase semplicemente libero in Italia, ma venne materialmente trasferito a Tripoli, per giunta con un volo di Stato.

La vicenda provocò inevitabilmente un enorme caso politico e istituzionale, anche grazie all’intervento dell’avvocato ed ex sottosegretario alla Giustizia Luigi Li Gotti, che a fine gennaio 2025 decide di presentare un esposto alla Procura di Roma, conseguentemente alla liberazione e al rimpatrio del generale libico Osama Njeem Almasri. Fu proprio grazie all’iniziativa avviata da Li Gotti che il procedimento fu avviato, finendo con il coinvolgere esponenti del governo per le decisioni prese nel merito della vicenda.

L'esposto di Li Gotti poneva sostanzialmente una domanda: le autorità italiane, liberando Almasri e riportandolo in Libia nonostante il mandato della Corte penale internazionale, avevano commesso dei reati? La denuncia chiamava in causa la premier Giorgia Meloni, i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, con delega ai servizi di sicurezza, e sollevava, tra le altre, la questione del possibile favoreggiamento e dell’utilizzo dell’aereo di Stato per riportare Almasri in Libia.

Cosa cambia dopo la Consulta

In estrema sintesi, Nordio entra nel merito della questione, soprattutto nella fase della mancata cooperazione giudiziaria con la Cpi; Piantedosi nella decisione di espellere Almasri; Mantovano, invece, nella decisione concordata sul rimpatrio e nell'organizzazione che ha visto l’utilizzo del volo di Stato. Ora, il giudizio della Corte costituzionale non riguarda le eventuali responsabilità personali dei singoli componenti del governo, ma la legge italiana che disciplina la cooperazione con la Corte penale internazionale e, in particolare, il potere attribuito al ministro della Giustizia. Questo perché bastava che un ministro, in questo caso della Giustizia, si limitasse al mancato invio degli atti alla magistratura per ottenere gli effetti che sarebbero potuti scaturire più apertamente da un semplice “no” alla Corte penale internazionale.

È per evitare che una circostanza simile si possa ripetere in futuro, cioè che un ministro della Giustizia possa di fatto impedire l’attivazione della cooperazione internazionale semplicemente lasciando una richiesta ferma, che la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune parti degli articoli 2 e 4 della legge 237 del 2012. D’ora in poi, quando arriva una richiesta della Corte penale internazionale, il ministro della Giustizia deve trasmetterla immediatamente al procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma, permettendo così all’autorità giudiziaria di svolgere il proprio compito senza che il potere politico possa bloccare il procedimento attraverso l’inerzia. Un eventuale rifiuto non potrà più essere nascosto dietro il silenzio o il ritardo. Il ministro di turno dovrà assumersi apertamente le proprie responsabilità, indicando subito e chiaramente le ragioni che giustificano il rifiuto.

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