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ecoreati-italy-effScopri il nuovo ANTIMAFIADuemila
di Francesca Mondin e Miriam Cuccu*

Legge “salva disastri” o temibile strumento di prevenzione, garanzia di impunità per colossi aziendali o spina nel fianco di chi inquina? All’indomani dell’approvazione della legge sugli ecoreati le opinioni sono tra le più disparate. Per ottenerla ci sono voluti più di vent’anni, eppure non tutti sono soddisfatti del risultato raggiunto. Anzi. Così, mentre Libera e Legambiente parlano di “giornata storica”, c’è chi dalla magistratura - il procuratore di Civitavecchia Granfranco Amendola e il magistrato di Cassazione Maurizio Santoloci - manifesta serie preoccupazioni per alcuni elementi di criticità presenti nella legge appena approvata.

Cinque nuovi reati contro l’ambiente
Il 19 maggio di quest’anno il disegno di legge 1345 sugli ecoreati è stato approvato definitivamente al Senato con 170 voti a favore, 20 contrari e 21 astenuti.
Questa legge ha origine dall’unione dei punti salienti di tre proposte di legge (A.C. 342; A.C. 957; A.C. 1814) contro i reati ambientali, presentate rispettivamente il 19 marzo 2013 da Ermete Realacci (PD); il 15 maggio 2013 da Salvatore Micillo (M5S) ed il 15 novembre 2013 da Serena Pellegrino (SEL).
Il testo unificato, elaborato dalla Commissione Giustizia, votato con esito favorevole il 26 febbraio 2014 alla Camera, è stato approvato definitivamente dopo ben altre tre letture (quattro in totale, due al Senato e due alla Camera) che hanno apportato importanti modifiche al testo originale, tra cui cinque nuovi delitti.
Inquinamento ambientale (art.452-bis), la legge prevede una pena di reclusione da due a sei anni e una multa da 10mila a 100mila euro per “chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili” dello stato preesistente “delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo” o “di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”. Con le relative aggravanti se l’inquinamento ambientale causa una lesione personale, grave, gravissima o addirittura la morte della persona. Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siano plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di vent’anni anni di reclusione.
Disastro ambientale (art.452-quater) quando si ha un’alterazione irreversibile o “la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, dell’equilibrio di un ecosistema”; un’offesa all’incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. La pena prevista per chi abusivamente cagiona il disastro ambientale va dai cinque ai quindici anni. Nel caso il reato sia commesso in un’area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette è previsto l’aumento della pena.
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies). Questo articolo prevede la reclusione da due a sei anni con multa da 10mila a 50mila euro per chi “abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente”.
Impedimento di controllo (art. 452-septies) consiste nell’impedire, intralciare o eludere “le attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene al lavoro”. Per questo reato è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.
Omessa bonifica (art. 452-terdecies) si verifica quando qualcuno, obbligato per legge, “per ordine del giudice ovvero di autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi”. Chiunque commette tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20mila a 80mila euro.
Previste, inoltre, aggravanti specifiche quando i nuovi delitti vengono commessi in forma associativa.

Quel ravvedimento operoso che dimezza le pene
Una delle critiche mosse contro questa legge si riferisce ai criteri di riduzione delle pene. Per il delitto d’inquinamento ambientale e per quello di disastro ambientale è prevista la riduzione della pena fino ad un massimo di due terzi nell’ipotesi di reato colposo. L’inserimento del ravvedimento operoso, poi, permette un’ulteriore diminuzione di pena dalla metà a due terzi per chi si impegna a evitare che l’attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, il tutto “prima che sia dichiarata l’apertura del dibattimento di primo grado”.
Due punti che secondo Gianfranco Amendola, procuratore della repubblica di Civitavecchia (esperto in normativa ambientale, ndr), rendono le sanzioni per nulla proporzionali e dissuasive, come invece viene richiesto dalle normative Ue, oltre a dimostrare “grande benevolenza verso gli inquinatori”. (…)
Altro punto critico sollevato da Amendola riguarda i reati già previsti che non costituiscono delitto: “Chiunque, ad esempio, gestisce una discarica senza autorizzazione potrà avere un termine temporale entro cui mettersi in regola. Le prescrizioni gliele dà la polizia giudiziaria e, se si mette in regola, il processo penale si estingue. Questa legge elimina parte del poco che c’è e il nuovo che porta non è granché”.

Abusivamente sì, abusivamente no
Chiunque “abusivamente cagiona un disastro ambientale”, così si legge all’articolo 452 quater. Ma che significa “abusivamente”? Perché la necessità di precisare l’esistenza di un “abuso”? Secondo Gianfranco Amendola, le implicazioni che derivano dall’aggiunta di questo avverbio sono diverse, a cominciare dalla sua interpretabilità.
(segue)

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